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ACCATASTAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI

08/04/2016

Nuove direttive Agenzia delle Entrate

In seguito alla nuova finanziaria varata dal Governo e alla legge di stabilità 2016, sono state introdotte importanti novità in tema di rideterminazione della rendita catastale per tutti gli impianti alimentati da energie rinnovabili.

La circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di accatastamento degli impianti fotovoltaici e fornisce direttive sulla rideterminazione della rendita catastale. Il documento fa riferimento alle nuove norme per l’accatastamento degli immobili a destinazione speciale e particolare, categorie D ed E, introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

In particolare la circolare ha fornito chiarimenti in merito alla portata della norma, individuando 4 categorie in cui distinguere l’unità immobiliare urbana da accatastarsi ed introducendo una sostanziale novità per quanto riguarda l’assimilazione alla “costruzione” dei pannelli costituenti la centrale fotovoltaica, ossia i pannelli fotovoltaici rientrano nelle componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo e vanno dunque esclusi dalla stima, presupposto valido anche per gli impianti fotovoltaici a terra, fatta eccezione per quelli integrati architettonicamente.

Questo principio, in coerenza con la legge di Stabilità 2016, vale anche per gli impianti già accatastati potendo procedere a una rideterminazione della rendita catastale.

Riformulando una corretta stima puntuale dell’impianto e rideterminando la rendita catastale in funzione a quanto espresso dalla circolare, si potrebbero abbassare i costi di IMU e TASI.

È opportuno effettuare con scrupolo la rideterminazione della rendita catastale, poiché il nuovo valore comunicato dal contribuente sarà oggetto di accurate verifiche da parte dell’Agenzia dell’Entrate. In caso di stime errate l’ente tributario potrà rettificare il valore.

Inoltre in caso di apertura di un contenzioso l’Agenzia delle Entrate continuerà a fare riferimento ai dati catastali vigenti per determinare il valore delle imposte IMU e TASI fino all’emissione della sentenza.

Si precisa che la rideterminazione della rendita catastale è valida solo se è stata presentata dopo il 1° gennaio 2016, data in cui è entrata in vigore la nuova Legge di Stabilità ed entro il 15 giugno 2016 per avere effetto fiscale retroattivo dal 1 gennaio 2016.

circolare n. 2/e .pdf